Direzione Corato ribatte al sindaco: "A nulla valgono le giustificazioni. La delibera è illegittima"
Il partito si appella al Tuel e respinge le motivazioni di legittimità addotte dal sindaco
giovedì 11 febbraio 2021
10.25
Continua con un botta a risposta l'agone politico tra Direzione Corato e l'amministrazione comunale in merito alla delibera di giunta sull'affidamento delle strutture sportive alle associazioni. Il partito di opposizione contestava l'illegittimità dell'atto poiché firmato da un assessore parente del presidente di una società sportiva affidataria. Il sindaco a sua volta rimarcava la legittimità dell'atto rispedendo al mittente le critiche sollevate. Oggi Direzione Corato torna sull'argomento.
Sembra che nella nuova "stagione politico-amministrativa del cambiamento" non sia consentito alcun diritto di critica né alle opposizioni né ai cittadini che non siano sostenitori della maggioranza di governo della nostra Città.
E se qualcuno osa mettere in dubbio "l'alto profilo e competenza dell'intera Giunta" le critiche diventano "semplice screditamento dei singoli amministratori".
Tanto emerge dalla risposta del Sindaco a una nostra nota con cui avevamo segnalato un conflitto di interessi, di cui all'art. 78 comma 2 del TUEL (già violato in passato), riguardante la delibera n. 16 del 4 Febbraio u.s., avente ad oggetto l'affidamento dell'impianto sportivo polivalente.
Pur condividendo pienamente il coinvolgimento delle Associazioni Sportive nelle gestione degli impianti (come sostenuto in campagna elettorale dalla coalizione di centro-destra), auspicavamo che tale affidamento avvenisse nel rispetto delle norme.
La replica della Amministrazione Comunale non fornisce (e d'altronde, come potrebbe?) alcun chiarimento in merito.
Si ribadisce, infatti, che: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado".
"Tale norma è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico". (cfr. TAR PUGLIA - BARI SEZ. I - sentenza 8 luglio 2014, n. 850). L' obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 2401/2020).
D'altronde, se hanno dovuto fare, a posteriori, "un'attenta analisi e valutazione", appare evidente che quanto da noi contestato non era stato in precedenza considerato, e che riaffermare la legittimità della delibera non è che un maldestro tentativo di coprire la mancanza di conoscenze amministrative.
Inoltre, l'illegittimità del provvedimento si rileva anche per l'incompetenza della Giunta a deliberare nella specifica materia, nonché per la violazione della normativa in materia di concessione di un bene pubblico mediante procedura di evidenza pubblica, come dalla stessa giurisprudenza del T.A.R. Puglia - Bari (cfr. sentenza 26/07/2019 n. 1070).
A nulla valgono le giustificazioni di un interesse sociale dell'affidamento o l'esercizio di una volontà politica in mancanza di una chiara struttura motivazionale, in quanto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che: "Una delibera di affidamento di bene comunale disposta dalla Giunta comunale in tanto è valida in quanto si ponga in termini di mera e stretta esecuzione rispetto ad una determinazione chiara e completa da parte del Consiglio Comunale che abbia adeguatamente vagliato i profili discrezionali che vengono in esame nelle specifiche fattispecie concrete".
Sembra che nella nuova "stagione politico-amministrativa del cambiamento" non sia consentito alcun diritto di critica né alle opposizioni né ai cittadini che non siano sostenitori della maggioranza di governo della nostra Città.
E se qualcuno osa mettere in dubbio "l'alto profilo e competenza dell'intera Giunta" le critiche diventano "semplice screditamento dei singoli amministratori".
Tanto emerge dalla risposta del Sindaco a una nostra nota con cui avevamo segnalato un conflitto di interessi, di cui all'art. 78 comma 2 del TUEL (già violato in passato), riguardante la delibera n. 16 del 4 Febbraio u.s., avente ad oggetto l'affidamento dell'impianto sportivo polivalente.
Pur condividendo pienamente il coinvolgimento delle Associazioni Sportive nelle gestione degli impianti (come sostenuto in campagna elettorale dalla coalizione di centro-destra), auspicavamo che tale affidamento avvenisse nel rispetto delle norme.
La replica della Amministrazione Comunale non fornisce (e d'altronde, come potrebbe?) alcun chiarimento in merito.
Si ribadisce, infatti, che: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado".
"Tale norma è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico". (cfr. TAR PUGLIA - BARI SEZ. I - sentenza 8 luglio 2014, n. 850). L' obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 2401/2020).
D'altronde, se hanno dovuto fare, a posteriori, "un'attenta analisi e valutazione", appare evidente che quanto da noi contestato non era stato in precedenza considerato, e che riaffermare la legittimità della delibera non è che un maldestro tentativo di coprire la mancanza di conoscenze amministrative.
Inoltre, l'illegittimità del provvedimento si rileva anche per l'incompetenza della Giunta a deliberare nella specifica materia, nonché per la violazione della normativa in materia di concessione di un bene pubblico mediante procedura di evidenza pubblica, come dalla stessa giurisprudenza del T.A.R. Puglia - Bari (cfr. sentenza 26/07/2019 n. 1070).
A nulla valgono le giustificazioni di un interesse sociale dell'affidamento o l'esercizio di una volontà politica in mancanza di una chiara struttura motivazionale, in quanto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che: "Una delibera di affidamento di bene comunale disposta dalla Giunta comunale in tanto è valida in quanto si ponga in termini di mera e stretta esecuzione rispetto ad una determinazione chiara e completa da parte del Consiglio Comunale che abbia adeguatamente vagliato i profili discrezionali che vengono in esame nelle specifiche fattispecie concrete".