Assegno temporaneo per famiglie con figli minorenni, come farne domanda
Requisiti e indicazioni per presentare istanza entro il 31 dicembre
martedì 21 settembre 2021
10.34
Il Comune di Corato ricorda la possibilità di richiedere all'INPS l'assegno temporaneo per famiglie con figli minorenni riservato ai nuclei familiari che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153/1988.
Si tratta di un assegno mensile temporaneo, introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 79/2021, erogato in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
A decorrere dal 01 gennaio 2022, l'assegno temporaneo verrà sostituito dall'Assegno Unico mensile, secondo le modalità stabilite dal Governo.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, l'assegno temporaneo sarà riconosciuto con decorrenza dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate in data successiva, l'assegno decorrerà dalla data di presentazione.
L'erogazione è rivolta a:
In particolare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
Gli importi, saranno assegnati in base all'ISEE e al numero di componenti minorenni in famiglia come nella tabella qui di seguito: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0009000100010110001&dgu=2021-06-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-08&art.codiceRedazionale=21G00090&art.num=1&art.tiposerie=SG
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
L'assegno verrà erogato dall'INPS mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su carta di pagamento con IBAN, i cui dati dovranno essere indicati all'atto di presentazione della domanda.
I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, poiché la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall'INPS sulla carta di pagamento RdC.
Presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
Si tratta di un assegno mensile temporaneo, introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 79/2021, erogato in presenza di figli minori di 18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
A decorrere dal 01 gennaio 2022, l'assegno temporaneo verrà sostituito dall'Assegno Unico mensile, secondo le modalità stabilite dal Governo.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, l'assegno temporaneo sarà riconosciuto con decorrenza dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate in data successiva, l'assegno decorrerà dalla data di presentazione.
L'erogazione è rivolta a:
- Lavoratori autonomi;
- Disoccupati;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- Titolari di pensione da lavoro autonomo;
- Nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF.
In particolare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- Essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
Gli importi, saranno assegnati in base all'ISEE e al numero di componenti minorenni in famiglia come nella tabella qui di seguito: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0009000100010110001&dgu=2021-06-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-08&art.codiceRedazionale=21G00090&art.num=1&art.tiposerie=SG
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
L'assegno verrà erogato dall'INPS mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su carta di pagamento con IBAN, i cui dati dovranno essere indicati all'atto di presentazione della domanda.
I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, poiché la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall'INPS sulla carta di pagamento RdC.
Presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
- Portale Inps, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
- Contact Center Integrato;
- Patronati.