Articolo 49 e la querelle sullo status di via degli orti e via Dalla Chiesa
«Non abbiamo motivo di dubitare delle parole del Sindaco ma risulta curioso che le visure catastali le smentiscano»
venerdì 14 ottobre 2022
10.58
«Lo scambio in consiglio comunale tra il consigliere Ignazio Salerno e l'assessore Sinisi prima e il Sindaco poi, ha incuriosito tutti sulla proprietà di via degli Orti e via Dalla Chiesa. Secondo gli approfondimenti del consigliere, le vie sarebbero intestate a privati e non al comune di Corato. Dopo gli approfondimenti promessi dall'assessore nel corso del consiglio comunale, il Sindaco ha comunicato che le strade oggetto della discussione sono inequivocabilmente pubbliche». È quanto riassunto dal movimento civico Articolo 49 in merito alla questione sollevata nel corso di una riunione della massima assise cittadina rispetto all'individuazione dello status di alcune strade coratine.
«A sostegno delle sue certezze il Sindaco cita una convenzione del 1991 in cui i privati avrebbero ceduto le aree al Comune. Non abbiamo motivo di dubitare di quanto sostenuto da De Benedittis, tuttavia, risulta curioso che le visure catastali non riportino il Comune come proprietario delle aree» hanno aggiunto.
«Per la giurisprudenza una strada pubblica può essere definita tale solo quando c'è un atto pubblico che lo attesti. A questo punto vien da chiedersi come mai il Sindaco abbia citato una convenzione e non un atto di cessione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il dubbio sorge perché nelle convenzioni per le lottizzazioni simili a quella citata dal Sindaco è prevista l'obbligazione del privato a cedere le aree su cui insiste la strada privata affinché possa diventare pubblica.
Tuttavia, tale obbligazione va perfezionata con un atto di cessione, tanto vero che per la giurisprudenza, l'obbligazione decade dopo dieci anni, per cui, teoricamente, ciascuna delle parti si potrebbe rifiutare di finalizzare la cessione.
Ora, diamo per scontato che il Sindaco abbia citato la convenzione ma che in realtà esista un atto che abbia finalizzato la cessione perché in caso contrario, quelle strade non possono essere definite pubbliche.
È importante chiarire il punto perché non passi l'idea bislacca che un atto di convenzione non finalizzato sia sufficiente per definire pubblica una strada e acquisirla al patrimonio» hanno spiegato da Articolo 49.
«Le strade private ad uso pubblico sono proprio quelle aree di proprietà di privati la cui cessione al Comune non si è mai finalizzata.
Ma se per pura ipotesi, per il nostro Sindaco una convenzione non finalizzata producesse comunque una acquisizione al patrimonio, allora avremmo risolto il problema delle strade private ad uso pubblico. Da ieri sarebbero magicamente tutte pubbliche! Per sgombrare il campo da questi dubbi, non ci resta che aspettare di vedere gli atti di cessione, magari sottoscritti contestualmente alle convenzioni e con opportuna comunicazione al catasto» hanno concluso.
«A sostegno delle sue certezze il Sindaco cita una convenzione del 1991 in cui i privati avrebbero ceduto le aree al Comune. Non abbiamo motivo di dubitare di quanto sostenuto da De Benedittis, tuttavia, risulta curioso che le visure catastali non riportino il Comune come proprietario delle aree» hanno aggiunto.
«Per la giurisprudenza una strada pubblica può essere definita tale solo quando c'è un atto pubblico che lo attesti. A questo punto vien da chiedersi come mai il Sindaco abbia citato una convenzione e non un atto di cessione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il dubbio sorge perché nelle convenzioni per le lottizzazioni simili a quella citata dal Sindaco è prevista l'obbligazione del privato a cedere le aree su cui insiste la strada privata affinché possa diventare pubblica.
Tuttavia, tale obbligazione va perfezionata con un atto di cessione, tanto vero che per la giurisprudenza, l'obbligazione decade dopo dieci anni, per cui, teoricamente, ciascuna delle parti si potrebbe rifiutare di finalizzare la cessione.
Ora, diamo per scontato che il Sindaco abbia citato la convenzione ma che in realtà esista un atto che abbia finalizzato la cessione perché in caso contrario, quelle strade non possono essere definite pubbliche.
È importante chiarire il punto perché non passi l'idea bislacca che un atto di convenzione non finalizzato sia sufficiente per definire pubblica una strada e acquisirla al patrimonio» hanno spiegato da Articolo 49.
«Le strade private ad uso pubblico sono proprio quelle aree di proprietà di privati la cui cessione al Comune non si è mai finalizzata.
Ma se per pura ipotesi, per il nostro Sindaco una convenzione non finalizzata producesse comunque una acquisizione al patrimonio, allora avremmo risolto il problema delle strade private ad uso pubblico. Da ieri sarebbero magicamente tutte pubbliche! Per sgombrare il campo da questi dubbi, non ci resta che aspettare di vedere gli atti di cessione, magari sottoscritti contestualmente alle convenzioni e con opportuna comunicazione al catasto» hanno concluso.